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ASSOCIAZIONE NAZIONALE RADIOAMATORI
Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche C.I.S.A.R. Sezione di LOCRI Via Duca della Vittoria, 12 - 89044 LOCRI (RC) www.cisarlocri.net ![]() ![]() Regolamento di Sezione Art. 1 La Sezione Cisar di Locri, con sede sociale provvisoria alla Via Ancona, 6, è costituita per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.3 dello Statuto. Art. 2 Gli scopi del Sezione CISAR si identificano con quelli riportati nello Statuto dell'Associazione CISAR Nazionale. Art. 3 Per divenire soci deve essere redatta una domanda di ammissione che verrà trasmessa al Consiglio Direttivo Nazionale del Cisar per le valutazioni del caso. Per aderire alla Sezione di Locri sarà necessario versare una quota che annualmente verrà stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Avverso la domanda dell'aspirante socio è ammesso opposizione da parte di un socio effettivo, in ogni caso sulla questione deciderà il CD Nazionale del CISAR. Art. 4 I soci in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto: Art. 5 Il patrimonio della Sezione è costituito: Art. 6 Sono organi della Sezione: Art. 7 L'Assemblea generale è composta da tutti i soci della Sezione, essa può essere Ordinaria e Straordinaria. Art. 8 L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente della Sezione una volta all'anno, Art. 9 L'Assemblea Ordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne avvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli associati, aventi diritto al voto, ed in regola con la quota associativa. In quest'ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono la convocazione può essere ordinata dal Presidente Nazionale del CISAR e presieduta da un suo delegato. Art. 10 L'Assemblea straordinaria è convocata: Art. 11 Il luogo e la data delle Assemblee, nonché il relativo ordine del giorno vanno comunicati ai soci, per iscritto dal Presidente, con preavviso di 15 giorni. In caso di particolare urgenza il termine di cui sopra può essere ridotto a giorni 8. Art. 12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente e dal Segretario. Art. 13 I verbali dell'Assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14 Il C.D. è composto da 5 o 7 consiglieri, eletti dai soci in Assemblea generale, con voto diretto. Il C.D. elegge a sua volta il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere. I componenti il C.D. durano tre anni e possono essere rieletti. Art. 15 In caso di vacanza e, in proporzione al numero dei consiglieri, il C.D. potrà reintegrarli con altri soci scelti tra i primi dei non eletti e dureranno in carica fino allo scadere del triennio in corso. Art. 16 Il C.D. deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi. Riunioni straordinarie possono essere richieste per iscritto da almeno tre consiglieri. In caso di urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati con qualsiasi mezzo. Art. 17 Il C.D. deve assegnare ai consiglieri e ai soci i seguenti incarichi: Art. 18 Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il C.D. può deliberare il rimborso totale o parziale delle spese vive sostenute per incarichi speciali, quando le spese sono state preventivamente autorizzate e successivamente documentate. Art. 19 Degli eventuali debiti della Sezione non giustificate dall'entrate, risponderanno personalmente e in solido i componenti il C.D. che abbiamo approvato la spesa. Eventuali iniziative dei soci che comportano delle spese, devono essere accompagnate da una relazione del proponente nella quale sarà evidenziato come reperire i fondi necessari. Art. 20 I Sindaci sono eletti per referendum in numero di due fra i soci effettivi. Rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza, si procederà per referendum alla elezione dei sostituti, che rimarranno in carica fino allo scadere del triennio in corso. Art. 21 Al collegio dei Sindaci spetta il controllo generale sull'amministrazione della Sezione. Ad esso verrà sottoposto, ogni anno, il bilancio consuntivo e preventivo, nonché tutta la contabilità e le deliberazioni in materia amministrativa del C.D.A. Ad essi compete il controllo sull'organizzazione del referendum e dello scrutinio dei voti. Art. 22 Le votazioni avvengono in Assemblea e per referendum. Art. 23 Le votazioni per referendum sono indette dal C.D. per il rinnovo delle cariche sociali almeno un mese prima della scadenza del triennio. Le votazioni si terranno nei locali della Sezione ed in mancanza in altro locale idoneo, ove sarà istituito regolare seggio elettorale. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato subito dopo la votazione, alla presenza e con il controllo dei Sindaci. Ultimato lo spoglio, sarà redatto apposito verbale, con l'esito della votazione. Art. 24 Contro la regolarità dello svolgimento delle elezioni dovrà essere sporto reclamo scritto e motivato entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio Direttivo Nazionale del CISAR. Art. 25 Il Presidente del C.D. rappresenta la Sezione a tutti gli effetti. Ad esso è demandato la firma sociale. In sua assenza firmerà il Vice Presidente e successivamente il Segretario. Per gli atti di ordinaria amministrazione, il Presidente, sotto la propria responsabilità, può delegare alla firma un consigliere. Art. 26 In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, assumerà la carica di Commissario straordinario rispettivamente: Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere che abbia riportato più voti, il Consigliere più anziano d'età. Il Commissario straordinario deve comunicare al Consiglio Direttivo Nazionale, l'assunzione dei poteri antro sette giorni e, nel termine di 60 giorni, indire nuove elezioni, affidandone l'espletamento al Collegio dei Sindaci, ciò non potrà avvenire quando mancano quattro mesi alla scadenza naturale del mandato. Art. 27 In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio inventariato sarà devoluto all Direzione Nazionale del CISAR. Art. 28 Il presente regolamento sottoposto in visione al Consiglio Direttivo Nazionale del C.I.S.A.R., dopo la firma se non in contrasto con lo Statuto Nazionale, sarà vincolante per tutti i soci. Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 25 febbraio 2002. Art. 29 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento il C.D. farà riferimento allo Statuto Nazionale del CISAR ed alle norme del C.C.
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Statuto


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